PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 602 del codice penale sono inseriti i seguenti:

      «Art. 602-bis. - (Impiego dei minori e degli anziani nell'accattonaggio). - Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore o di una persona anziana, ovvero permette che tali persone mendichino o che altri se ne valga per mendicare è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 3.750 euro.
      Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori o dall'ufficio di tutore.
      Nel caso in cui il reato venga commesso da cittadini extracomunitari è prevista, oltre alla sanzione di cui al primo comma, l'espulsione immediata e definitiva dal territorio nazionale.
      Chiunque induca un minore o un anziano all'accattonaggio adoperando sevizie o agendo con crudeltà è punito con la reclusione di sei anni e con la multa di 7.500 euro.

      Art. 602-ter. - (Inosservanza dell'obbligo d'istruzione elementare dei minori). - Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con la multa fino a euro 10.000 e con la reclusione da due a quattro anni».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 669 del codice penale, è inserito il seguente:

      «Art. 669-bis. - (Campi sosta abusivi di gruppi nomadi). - Chiunque, appartenente a gruppi nomadi, si insedia sul territorio dello Stato clandestinamente, avvalendosi

 

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dell'utilizzo di campi sosta abusivi è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione di sei mesi, con la multa pari a 3.750 euro, il sequestro immediato del veicolo ed il ritiro della patente».

Art. 3.

      1. Gli articoli 671 e 731 del codice penale sono abrogati.